Statuto dell'Associazione “Padre Damiano da Bozzano"
Associazione di Promozione Sociale
Art. 1 (Denominazione)
E’ costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117, del codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo settore denominato: “Padre Damiano da Bozzano”, Associazione di Promozione Sociale, apartitica. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
Art. 2 (Sede e durata)
L’Associazione ha sede legale in Massa (MS), Piazza San Francesco n. 3 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Art. 3 (Statuto)
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 4 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell’Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa
Art. 5 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi del Codice civile.
Art. 6 (Finalità e attività)
L’Associazione, volenterosa di seguire il principio evangelico “Amerai il prossimo tuo come te stesso “(Mt. 22,39) e gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, persegue – senza scopo di lucro – finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi, dei propri associati, di loro familiari e, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, al fine di perseguire obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo.
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’ articolo 5 D. Lgs. 117/2017
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Agricoltura sociale ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- L’Associazione intende pertanto collaborare allo sviluppo di tutto l’uomo e di ogni uomo:“ I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell’opulenza; ognuno è dunque chiamato a rispondere con amore all’appello del suo fratello affinché sia promosso, ad ogni livello, lo sviluppo integrale dell’uomo e lo sviluppo solidale dell’umanità” (Papa Giovanni Paolo II). La promozione dello sviluppo, per essere autentico sviluppo dell’uomo non riguarda esclusivamente la sola crescita economica, ma tutto l’individuo nei suoi bisogni spirituali e materiali.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’Art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 7 del D. Lgs. 117/2017 L’Associazione, attenta al rapido evolversi delle problematiche nazionali ed internazionali, consapevole che ciò comporta risposte articolate e molteplici, contempla e promuove l’attivazione di ulteriori risposte che i bisogni emergenti e le nuove povertà potranno rendere necessarie. L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.
Art. 7 (Ammissione a Socio)
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Possono collaborare con l’Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante previa autorizzazione del Consiglio. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’ufficio del registro unico nazionale ed integrare il nmmero entro un anno. L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunzi l’Assemblea in occasione della successiva convocazione. La qualifica di socio è a tempo indeterminato. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
Art. 8 (Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Tutti i soci hanno diritto di:
• Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
• Essere informati sull’attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
• Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art. 19;
• Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
• Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’Art. 29 del Codice del terzo settore;
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.
E il dovere di:
• Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Organo amministrativo. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’associato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Art. 10 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
• Assemblea degli associati;
• Organo di amministrazione;
• Presidente
• Organo di controllo
• Organo di revisione
Art. 11 (L’Assemblea)
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. E’ composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e iscritti nel Libro degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti dell’assemblea stessa. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail /fax / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 12 (Compiti dell’assemblea)
All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
• approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
• nomina e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
• nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato alla revisione dei conti;
• determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione.
• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
• delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione
• delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Art. 13 (L’Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell’Organo amministrativo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 14 (Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 15 (Delibere assembleari)
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 15 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.
Art. 16 (Organo di amministrazione)
L’Organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri Organi associativi. L’Organo di amministrazione è composto da numero di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti anche per più mandati. In caso di dimissioni di un componente dell’Organo amministrativo, viene cooptato il primo dei non eletti. L’Organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura. L’Organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono garantite da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L’Organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. All’Organo di amministrazione competono in particolare:
• Gli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro unico terzo settore (Runts)
• le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
• le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
• le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
• la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
• la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
• la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
• l’accoglimento od il rigetto delle domande degli aspiranti associati;
• la determinazione dell’importo delle quote sociali;
• la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
• la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
• ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 17 (Presidente – Vice Presidente – Segretario- Tesoriere)
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art. 18 (Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’Art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 19 (Libri sociali)
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro otto giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
Art. 20 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 21 (I Beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
Art. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 23 (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 24 (Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’Art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 25 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’Art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
Art. 26 (Personale retribuito)
L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’Art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
Art. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’Art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 28 (Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Art. 29 (Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
Art. 30 (Scioglimento)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31 (Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 32 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 33 (Norma transitoria)
1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
3. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
4. A decorrere dal termine di cui all’Art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’Art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo